Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
Contenuto dell'obbligo
Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
Riferimenti normativi
Art. 3, co. 7-bis, l.p. n. 23/1992
L'"accesso civico", disciplinato dall’art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dall’art. 4 della legge provinciale n. 4 del 2014, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione ai sensi di legge, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione da parte dell’amministrazione.
Modalità per l’esercizio dell’accesso civico
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata ma deve consentire la identificazione dei dati, delle informazioni o dei documenti oggetto dell’istanza, non essendo ammissibili richieste generiche o esplorative.
Come tutte le istanze o le dichiarazioni presentate per via telematica alla pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi, è valida se (le opzioni sono alternative):
a) se è sottoscritta e presentata in formato cartaceo o elettronico (e mail non certificata ma indicante il nome del richiedente) unitamente alla copia del documento d'identità;
b) se è trasmessa dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;
c) se è sottoscritta con firma digitale;
d) se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.
L'istanza di accesso civico va indirizzata direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Azienda, dott. Luca Gherardini, scrivendo a apss@pec.apss.tn.it.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza risponde all’interessato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, secondo le modalità previste dall’art. 5, comma 6 del d.lgs n. 33/2013.
In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può rivolgersi al Direttore Generale dell’Azienda scrivendo sempre al medesimo indirizzo apss@pec.apss.tn.it.
Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale sulla trasparenza (LP 30 maggio 2014 n. 4), in caso di mancata risposta, di ritardo, di diniego o differimento dell’accesso, il richiedente può rivolgersi, entro trenta giorni, al Difensore civico.